FAQ

Quali benefici spettano ai proprietari degli immobili?

  • Fondo per piccoli interventi manutentivi, propedeutici alla stipula del contratto di locazione, ritenuti necessari per far fronte a guasti o imprevisti intervenuti durante l’esecuzione del contratto;
  • Copertura, a titolo di garanzia, per eventuali opere di ripristino per danni arrecati all’immobile con colpa da parte dell’Utilizzatore;
  • Puntuale pagamento del canone; supporto da parte dell’Agenzia in caso di difficoltà nella riscossione del canone con attivazione del fondo di garanzia e delle tutele;
  • Riconoscimento di ulteriori agevolazioni nel caso in cui il Proprietario accetti di applicare al proprio alloggio il canone minimo stabilito dagli Accordi Territoriali vigenti;
  • Agevolazioni fiscali.

Quali proprietari hanno diritto al rimborso dell’IMU? Il rimborso vale per un solo immobile o anche per più di un immobile affittato tramite la Fondazione?

Il rimborso dell’IMU è valido solo per gli immobili siti nella città di Parma ed è valido per ogni alloggio affittato tramite PHC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Quali sono i requisiti che gli inquilini devono possedere al momento della presentazione della domanda?

  • Cittadinanza italiana/ Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea/Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Non essere titolari, anche con riferimento agli altri componenti del nucleo famigliare, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su unità immobiliari ad uso residenziale poste nel territorio provinciale per il quale presentano domanda di partecipazione al Programma;
  • Possedere un ISEE compreso tra € 9.360 ed € 35.000.

Qual è il limite massimo tra canone annuo e reddito familiare?

Il rapporto tra canone annuo concordato e reddito familiare netto (ISE) non deve superare:

  • ·      30% per la Fascia 1 (9.360 < ISEE ≤ 20.000)
  • ·      40% per la Fascia 2 (20.000 < ISEE ≤ 35.000)

Ci sono benefici sul canone per gli inquilini?

Si, gli inquilini, in relazione all’ISEE ed al Reddito familiare netto, possono beneficiare di una riduzione sul canone dell’alloggio assegnato. La rilevazione di valore di ISEE non è oggetto di revisione per tutta la durata del contratto, compreso il primo rinnovo (es. dopo 3 + 2 anni). Ci sono due fasce di ISEE:

  • 9.360 < ISEE ≤ 20.00. Il canone è ridotto ad una incidenza del 15% sul reddito familiare netto
  • 20.000 < ISEE ≤ 35.000. Il canone è ridotto fino ad una incidenza del 20% sul reddito familiare netto

Con quali limitazioni l’inquilino può avvalersi dei benefici previsti?

Può godere dei benefici integralmente, per l’intera durata del primo contratto e del primo rinnovo (es. 3 + 2 anni);

  • Con una riduzione del 50% per il secondo rinnovo (+2 anni);
  • A partire dal terzo rinnovo, ossia a scadere del settimo anno e seguenti, non solo ulteriormente riconosciuti i contributi a favore dell’Utilizzatore.

Cosa succede se perdo i requisiti dopo l’assegnazione dell’alloggio?

In caso di perdita di uno o più dei requisiti, allo scadere del contratto la persona conduttrice dovrà restituire l’alloggio con i tempi e le modalità indicati al momento della sottoscrizione dello stesso.

Quale ISEE si prende a riferimento in caso di affitto per un gruppo di coabitanti?

Si prende a riferimento l’ISEE di ciascun coabitante separatamente, poiché le persone coabitanti non costituiscono unico nucleo familiare. Quindi ciascuna persona deve possedere un’ISEE compreso tra 9.360 e 35.000 euro. Il requisito ISEE è però l’unico che deve essere posseduto da ciascun coabitante, gli altri requisiti è sufficiente che siano posseduti da un richiedente rappresentante, cioè la persona che presenta il modulo per la richiesta del contratto d’affitto.

Cosa accade, nel caso di un contratto intestato a una/un rappresentante di un gruppo di coabitanti, qualora uno o più componenti del gruppo cessino la coabitazione?

La titolarità del contratto potrà essere trasmessa a una delle persone coabitanti rimanenti, previa verifica dei requisiti di solvibilità in capo alla stessa. La verifica circa il permanere dei requisiti del gruppo di coabitanti, relativamente alle loro singole ISEE e solvibilità, verrà effettuata solo al maturare della scadenza contrattuale dei 3 anni + 2 di proroga.